Art. 25 — Rinnovo delle elezioni nel consiglio regionale o provinciale dell'ordine
Il tribunale o la corte di appello competenti per territorio, ove accolgano un ricorso che investe l'elezione di tutto un consiglio regionale o provinciale dell'ordine, provvedono a darne immediata comunicazione al consiglio setesso, al Consiglio nazionale dell'ordine ed al Ministro di grazia e giustizia, il quale nomina un commissraio straordinario ai sensi dell'articolo 16. 7
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 11 gennaio 2018, n. 3
7La L. 11 gennaio 2018, n. 3 ha disposto (con l'art. 9, comma 6) che "Nella legge 18 febbraio 1989, n. 56, ogni riferimento al Ministro di grazia e giustizia e al Ministero di grazia e giustizia si intende fatto, rispettivamente, al Ministro della salute e al Ministero della salute".
Testo vigente dal 15 febbraio 2018
