Ordinamento della professione di psicologo

Art. 25 — Rinnovo delle elezioni nel consiglio regionale o provinciale dell'ordine

Il tribunale o la corte di appello competenti per territorio, ove accolgano un ricorso che investe l'elezione di tutto un consiglio regionale o provinciale dell'ordine, provvedono a darne immediata comunicazione al consiglio setesso, al Consiglio nazionale dell'ordine ed al Ministro di grazia e giustizia, il quale nomina un commissraio straordinario ai sensi dell'articolo 16. 7

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 11 gennaio 2018, n. 3

7

La L. 11 gennaio 2018, n. 3 ha disposto (con l'art. 9, comma 6) che "Nella legge 18 febbraio 1989, n. 56, ogni riferimento al Ministro di grazia e giustizia e al Ministero di grazia e giustizia si intende fatto, rispettivamente, al Ministro della salute e al Ministero della salute".

Testo vigente dal 15 febbraio 2018

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1989-02-18;56~art25 · fonte su Normattiva