Ordinamento della professione di biologo

Art. 23 — Termini del ricorso

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I ricorsi previsti dall'articolo precedente sono proposti entro il termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento impugnato o dalla proclamazione degli eletti. I ricorsi in materia elettorale non hanno effetto sospensivo.

Testo in vigore dal 16 giugno 1967 al 15 febbraio 2018

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1967-05-24;396~art23 · fonte del testo