Ordinamento della professione di biologo
Art. 23 — Termini del ricorso
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 16 giugno 1967 al 15 febbraio 2018. Leggi il testo vigente →
I ricorsi previsti dall'articolo precedente sono proposti entro il termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento impugnato o dalla proclamazione degli eletti. I ricorsi in materia elettorale non hanno effetto sospensivo.
Testo in vigore dal 16 giugno 1967 al 15 febbraio 2018
