Ordinamento della professione di biologo

Art. 24 — Contenuto del ricorso

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Il ricorso, escluso quello presentato dal pubblico ministero, e' redatto in carta bollata. Esso deve contenere i motivi su cui si fonda ed essere corredato:

  • a)dall'indicazione degli estremi del provvedimento impugnato e, ove il ricorso riguardi la materia elettorale, dagli estremi della proclamazione dei risultati elettorali;
  • b)dai documenti eventualmente occorrenti a comprovare il suo fondamento;
  • c)dall'indicazione del recapito al quale l'interessato intende siano fatte le eventuali comunicazioni da parte del Consiglio nazionale dei biologi. In mancanza di tale indicazione le comunicazioni vengono depositate, ad ogni effetto, presso la segreteria del Consiglio nazionale dei biologi. Il ricorso e' accompagnato dalla ricevuta del versamento della tassa prevista dall'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 261.

Testo in vigore dal 16 giugno 1967 al 15 febbraio 2018

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1967-05-24;396~art24 · fonte del testo