Art. 26 — Trattazione del ricorso
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Nei trenta giorni successivi alla scadenza del termine stabilito per il ricorso, il presidente del Consiglio nazionale dei biologi nomina il relatore e stabilisce la seduta per la trattazione del ricorso stesso. Prima della nomina suddetta il presidente del Consiglio nazionale dei biologi puo' disporre le indagini e chiedere le notizie che ritenga opportune; in tal caso il termine di cui al comma precedente si intende prorogato per il tempo strettamente necessario agli adempimenti suddetti e, comunque, non oltre trenta giorni.
Testo in vigore dal 16 giugno 1967 al 15 febbraio 2018
