Art. 27 — Esame del ricorso
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Le sedute del Consiglio nazionale dei biologi non sono pubbliche. Le parti possono chiedere di essere sentite, proponendo apposita istanza contenuta nel ricorso. Qualora il Consiglio nazionale dei biologi ritenga necessario che l'interessato dia chiarimenti ovvero produca atti o documenti, il presidente comunica i provvedimenti adottati all'interessato stesso a mezzo di lettera raccomandata, fissando un termine per la risposta. Se questa non perviene entro il termine stabilito la decisione e' presa in base agli atti gia' in possesso del Consiglio nazionale dei biologi.
Testo in vigore dal 16 giugno 1967 al 15 febbraio 2018
