Ordinamento della professione di biologo

Art. 28 — Decisione del ricorso

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La decisione contiene il nome del ricorrente, l'oggetto dell'impugnazione, i motivi sui quali si fonda, il dispositivo, l'indicazione del giorno, mese ed anno in cui e' pronunciata, la sottoscrizione del presidente e del segretario. La decisione e' depositata in originale nella segreteria del Consiglio nazionale dei biologi ed e' notificata al ricorrente presso il recapito indicato a norma della lettera c) dell'articolo 24 e, in mancanza, mediante deposito nella segreteria del Consiglio nazionale.

Testo in vigore dal 16 giugno 1967 al 15 febbraio 2018

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1967-05-24;396~art28 · fonte del testo