Art. 28 — Decisione del ricorso
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La decisione contiene il nome del ricorrente, l'oggetto dell'impugnazione, i motivi sui quali si fonda, il dispositivo, l'indicazione del giorno, mese ed anno in cui e' pronunciata, la sottoscrizione del presidente e del segretario. La decisione e' depositata in originale nella segreteria del Consiglio nazionale dei biologi ed e' notificata al ricorrente presso il recapito indicato a norma della lettera c) dell'articolo 24 e, in mancanza, mediante deposito nella segreteria del Consiglio nazionale.
Testo in vigore dal 16 giugno 1967 al 15 febbraio 2018
