Art. 32 — Elenco degli elettori - Seggio elettorale
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Trenta giorni prima dell'inizio delle operazioni elettorali, il presidente del Consiglio dell'Ordine dispone la compilazione di un elenco degli iscritti nell'albo. L'elenco contiene per ciascun elettore: cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza ((o domicilio professionale)) e numero d'ordine di iscrizione nell'albo, nonche', per i sospesi dallo esercizio professionale, la relativa indicazione. Il seggio, a cura del presidente del Consiglio dell'Ordine, e' istituito in un locale idoneo ad assicurare la segretezza del voto e la visibilita' dell'urna durante le operazioni elettorali.
Testo in vigore dal 8 maggio 2010 al 15 febbraio 2018
