Art. 34 — Votazione
Articolo abrogato dal d.p.r. 8 luglio 2005, n. 169.
Abrogato dal 26 agosto 2005
Articolo abrogato dal d.p.r. 8 luglio 2005, n. 169.
Abrogato dal 26 agosto 2005
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1967
Confronto con la versione in vigore dal 16 giugno 1967 al 26 agosto 2005. 252 parole tolte, 11 parole aggiunte.
tolto: Le schede per la prima e seconda convocazione sono predisposte in unico modello, con il timbro dell'Ordine dei biologi. Esse, con l'indicazione della convocazione cui si riferiscono, immediatamente prima dell'inizio della votazione, sono firmate all'esterno, da uno degli scrutatori in un numero corrispondente a quello degli aventi diritto al voto. Qualora le elezioni dei componenti del Consiglio dell'Ordine e del Consiglio nazionale dei biologi si svolgano contemporaneamente, le relative schede sono di colore diverso. L'elettore non puo' votare per un numero di candidati superiore a quello da eleggere. Esso viene ammesso a votare previo accertamento della sua identita' personale mediante l'esibizione di un documento di identificazione ovvero mediante il riconoscimento da parte di un componente del seggio. L'elettore, ritirata la scheda, la compila e la riconsegna chiusa al presidente del seggio il quale la depone nell'urna. Dell'avvenuta votazione e' presa nota da parte di uno degli scrutatori, il quale appone la propria firma accanto al nome del votante nell'elenco degli elettori. E' ammessa la votazione mediante lettera. L'elettore richiede alla segreteria del Consiglio dell'Ordine la scheda all'uopo timbrata, e la fa pervenire prima della chiusura delle votazioni al presidente del seggio in busta sigillata sulla quale sono apposte la firma del votante, autenticata dal sindaco o dal notaio, e la dichiarazione che la busta contiene la scheda di votazione; il presidente del seggio, verificata e fatta constatare l'integrita', apre la busta, ne estrae la relativa scheda senza dispiegarla e, previa apposizione su di essa della firma di uno scrutatore, la depone nell'urna.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 8 LUGLIO 2005, N. 169
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1967-05-24;396~art34 · fonte del testo