Art. 27 — Elezione del consiglio dell'ordine nazionale
COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 8 LUGLIO 2005, N. 169. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 8 LUGLIO 2005, N. 169. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 8 LUGLIO 2005, N. 169. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 8 LUGLIO 2005, N. 169. Ogni ordine comunica il risultato della votazione ad una commissione nominata dal Ministro per la grazia e giustizia e composta di cinque professionisti che, verificati il rispetto dei termini e la regolarita' delle operazioni elettorali, accerta il risultato complessivo della votazione e ne ordina la pubblicazione nel Bollettino del Ministero.3
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.lgs. 26 marzo 2010, n. 59
3Il D.lgs. 26 marzo 2010, n. 59, ha disposto (con l'art. 50, comma 5) che "l'espressione "Ministro di grazia e giustizia", ovunque ricorra, e' sostituita dalla seguente: "Ministro della giustizia"".
Testo vigente dal 8 maggio 2010
