Ordinamento della professione di biologo

Art. 39 — Riunioni del Consiglio dell'Ordine e del Consiglio nazionale dei biologi - Cariche

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 16 giugno 1967 al 26 agosto 2005. Leggi il testo vigente →

Il Ministro per la grazia e giustizia entro venti giorni dalla proclamazione ne da' comunicazione ai componenti eletti del Consiglio dell'Ordine e del Consiglio nazionale dei biologi e li convoca per l'insediamento. La riunione e' presieduta dal consigliere piu' anziano per eta' e si procede alla elezione di un presidente, un vice presidente, un segretario ed un tesoriere. Per la convalida delle adunanze del Consiglio nazionale dei biologi e del Consiglio dell'Ordine occorre la presenza della maggioranza dei componenti. Se il presidente e il vice presidente sono assenti o impediti ne fa le veci il membro piu' anziano per eta'. Le deliberazioni vengono prese a maggioranza assoluta di voti e il presidente vota per ultimo. In caso di parita' di voti prevale, in materia disciplinare, l'opinione piu' favorevole all'incolpato e, negli altri casi, il voto del presidente. I componenti eletti che sono venuti a mancare per qualsiasi causa sono sostituiti dai candidati, compresi nella graduatoria, che li seguono nell'ordine. In caso di mancanza di tali candidati si procede ad elezioni suppletive. I predetti membri rimangono in carica fino alla scadenza del Consiglio.

Testo in vigore dal 16 giugno 1967 al 26 agosto 2005

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1967-05-24;396~art39 · fonte su Normattiva