Art. 39 — Riunioni del Consiglio dell'Ordine e del Consiglio nazionale dei biologi - Cariche
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Il Ministro per la grazia e giustizia entro venti giorni dalla proclamazione ne da' comunicazione ai componenti eletti del Consiglio dell'Ordine e del Consiglio nazionale dei biologi e li convoca per l'insediamento. La riunione e' presieduta dal consigliere piu' anziano per eta' e si procede alla elezione di un presidente, un vice presidente, un segretario ed un tesoriere. Per la convalida delle adunanze del Consiglio nazionale dei biologi e del Consiglio dell'Ordine occorre la presenza della maggioranza dei componenti. Se il presidente e il vice presidente sono assenti o impediti ne fa le veci il membro piu' anziano per eta'. Le deliberazioni vengono prese a maggioranza assoluta di voti e il presidente vota per ultimo. In caso di parita' di voti prevale, in materia disciplinare, l'opinione piu' favorevole all'incolpato e, negli altri casi, il voto del presidente. I componenti eletti che sono venuti a mancare per qualsiasi causa sono sostituiti dai candidati, compresi nella graduatoria, che li seguono nell'ordine. In caso di mancanza di tali candidati si procede ad elezioni suppletive. I predetti membri rimangono in carica fino alla scadenza del Consiglio.
Testo in vigore dal 16 giugno 1967 al 26 agosto 2005
