Art. 40 — Annullamento delle elezioni di membri, del Consiglio dell'Ordine - Sostituzione - Rinnovo della elezione
Articolo abrogato dalla l. 11 gennaio 2018, n. 3.
Abrogato dal 15 febbraio 2018
Articolo abrogato dalla l. 11 gennaio 2018, n. 3.
Abrogato dal 15 febbraio 2018
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1967
Confronto con la versione in vigore dal 16 giugno 1967 al 15 febbraio 2018. 83 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: Il Consiglio nazionale dei biologi, ove accolga un ricorso proposto contro la elezione di singoli componenti del Consiglio dell'Ordine, invita detto Consiglio a provvedere alla sostituzione, chiamando a succedere a detti componenti, secondo l'ordine di graduatoria di cui allo articolo 35, comma quinto, i candidati che seguono nell'ordine gli eletti. In mancanza di tali candidati il Consiglio dell'Ordine fissa entro due mesi la data per la elezione suppletiva. La nuova elezione avviene secondo le disposizioni di cui agli articoli precedenti, in quanto applicabili.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 11 GENNAIO 2018, N. 3
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1967-05-24;396~art40 · fonte del testo