Art. 44 — Procedimento disciplinare
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Il Consiglio dell'Ordine inizia il procedimento disciplinare d'ufficio o su istanza del procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma. Nessuna sanzione disciplinare puo' essere inflitta senza la notifica all'incolpato dell'accusa mossagli, con l'invito a presentarsi in un termine che non puo' essere inferiore a dieci giorni, innanzi al Consiglio dell'Ordine per essere sentito nelle sue discolpe. Le deliberazioni sono notificate entro venti giorni allo interessato e al procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma. In caso di irreperibilita' le comunicazioni di cui ai due commi precedenti avvengono mediante affissione del provvedimento per dieci giorni nella sede del Consiglio dell'Ordine, e all'albo del Comune dell'ultima residenza dell'interessato.
Testo in vigore dal 16 giugno 1967 al 15 febbraio 2018
