Art. 49 — Prima formazione dell'albo professionale e dell'elenco speciale dei biologi
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La prima formazione dell'albo professionale e dello elenco speciale dei biologi e' compiuta da una Commissione nominata, con decreto del Ministro per la grazia e giustizia, la quale provvede altresi' alla tenuta dell'albo e dell'elenco speciale nonche' alle iscrizioni e cancellazioni fino all'insediamento del Consiglio dell'Ordine. La Commissione ha sede presso il Ministero di grazia e giustizia ed e' composta da un magistrato d'appello che la presiede e da quattro membri scelti tra persone di riconosciuta competenza nelle attivita' che formano oggetto della professione di biologo ed in possesso della laurea in scienze biologiche o in una delle altre discipline menzionate nell'articolo precedente o che siano titolari di cattedra, liberi docenti o incaricati limitatamente alle discipline con applicazioni professionali di indole biologica. Sono addetti all'ufficio di segreteria magistrati e funzionari del Ministero di grazia e giustizia. In caso di assenza o di impedimento del presidente ne fa le veci il membro piu' anziano per eta'. Le domande di iscrizione vanno dirette dagli interessati, fino all'insediamento del Consiglio dell'Ordine, al Ministero di grazia e giustizia. La Commissione delibera con la presenza di almeno tre membri in essi compreso il presidente o chi ne fa le veci. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti e il presidente vota per ultimo. In caso di parita' di voti prevale quello del presidente. La Commissione, completata la formazione dell'albo e dell'elenco speciale, li deposita, nei dieci giorni successivi, presso il Ministero di grazia e giustizia.
Testo in vigore dal 16 giugno 1967 al 8 maggio 2010
