Ordinamento della professione di dottore agronomo e di dottore forestale
Art. 52 — Esecuzione provvisoria della radiazione o della sospensione
Il consiglio dell'ordine, nell'applicare le sanzioni disciplinari della radiazione o della sospensione, puo' ordinarne provvisoriamente l'immediata esecuzione nonostante ricorso.
Testo vigente dal 21 gennaio 1976
