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Miscellanea
Ordinamento della professione di dottore agronomo e di dottore forestale
Legge 7 gennaio 1976, n. 3
- Aggiornato al
- 8 maggio 2010
- Articoli
- 66
- Versioni storiche
- 98
Titolo I — Disposizioni generaliartt. 1-8
- Art. 1Titolo di dottore agronomo e di dottore forestale
- Art. 2Attività professionale
- Art. 3Esercizio della professione
- Art. 4Obbligo del segreto professionale
- Art. 5Vigilanza sull'esercizio della professione
- Art. 6Incarichi dell'autorità giudiziaria e delle amministrazioni pubbliche
- Art. 7Riscossione dei contributi
- Art. 8Personale del consiglio dell'ordine nazionale e dei consigli degli ordini. 1. Il consiglio dell'ordine nazionale ed i consigli degli ordini provvedono al personale occorrente e ad ogni altra necessità per il proprio funzionamento
Titolo II — Ordini dei dottori agronomi e dei dottori forestali e federazioni regionali degli ordiniartt. 9 – 21-quater
- Art. 9Circoscrizioni territoriali
- Art. 10Composizione del consiglio dell'ordine
- Art. 11Cariche del consiglio - Validità delle sedute
- Art. 12Attribuzioni del presidente
- Art. 13Attribuzioni del consiglio
- Art. 14Decadenza dalla carica di membro del consiglio Sostituzione
- Art. 15Scioglimento del consiglio
- Art. 16Assemblea ordinaria degli iscritti
- Art. 17Assemblea per l'approvazione dei conti
- Art. 18Assemblea straordinaria
- Art. 19Assemblea per l'elezione del consiglio
- Art. 20Costituzione di nuovi ordini
- Art. 21Fusioni di ordini
- Art. 21-bisFederazione regionale degli ordini
- Art. 21-terFunzioni della federazione regionale 1. La federazione regionale degli ordini dei dottori agronomi e dei dottori forestali ha le seguenti funzioni: a) rappresenta i consigli degli ordini nei rapporti con gli organi politici ed amministrativi della regione, nei confronti dei quali è interlocutore autorizzato per i problemi generali o comuni alla categoria per l'esercizio della professione sia in forma autonoma che con rapporto di impiego; b) svolge attività di coordinamento tra gli ordini in tutte le quesioni di autonoma competenza dei singoli consigli, formulando in proposito indirizzi non vincolanti; c) assume iniziative, con funzioni di rappresentanza degli ordini provinciali, presso qualsiasi organismo a livello regionale su questioni che interessano l'esercizio della professione sia in forma autonoma che con rapporto di impiego; d) costituisce commissioni di studio per i problemi di sua competenza; e) raccoglie informazioni, notizie e dati di interesse regionale e li diffonde tra gli iscritti, sia per il tramite degli ordini sia direttamente, anche attraverso un proprio organo di stampa; f) promuove e coordina sul piano regionale tra le attività di aggiornamento e di formazione tra gli iscritti agli ordini; g) può compiere studi, indagini ed altre attività anche su commessa e con contributi della pubblica amministrazione
- Art. 21-quaterFunzioni degli organi della federazione regionale
Titolo III — Consiglio dell'ordine nazionale dei dottori agronomi e dei dottori forestaliartt. 22-29
- Art. 22Ordine nazionale
- Art. 23Consiglio dell'ordine nazionale
- Art. 24Cariche del consiglio dell'ordine nazionale
- Art. 25Attribuzioni del presidente del consiglio dell'ordine nazionale
- Art. 26Attribuzioni del consiglio dell'ordine nazionale
- Art. 27Elezione del consiglio dell'ordine nazionale
- Art. 28Incompatibilitàabrogato
- Art. 29Comunicazione delle decisioni
Titolo IV — Iscrizione nell'albo, trasferimento, cancellazioneartt. 30-36
- Art. 30Contenuto dell'albo e suoi effetti
- Art. 31Requisiti per l'iscrizione nell'albo
- Art. 32Iscrizione - Rigetto della domanda
- Art. 33Divieto di iscrizione in più albi - Variazioni dello stato giuridico-professionale - Trasferimenti
- Art. 34Cancellazione - Sospensione per morosità
- Art. 35Reiscrizione
- Art. 36Comunicazioni delle deliberazioni del consiglio
Titolo V — Sanzioni disciplinari - procedimentoartt. 37-53
- Art. 37Responsabilità disciplinare
- Art. 38Sanzioni disciplinari
- Art. 39Avvertimento
- Art. 40Censura
- Art. 41Sospensione dall'esercizio professionale
- Art. 42Radiazione
- Art. 43Rapporto tra procedimento disciplinare e giudizio penale
- Art. 44Fatti costituenti reato
- Art. 45Prescrizione
- Art. 46Competenza
- Art. 47Apertura del procedimento disciplinare
- Art. 48Svolgimento del procedimento disciplinare
- Art. 49Notificazione delle decisioni
- Art. 50Astensione e ricusazione dei membri del consiglio dell'ordine
- Art. 51Astensione e ricusazione dei membri del consiglio dell'ordine nazionale
- Art. 52Esecuzione provvisoria della radiazione o della sospensione
- Art. 53Reiscrizione dei radiati
