Provvedimenti urgenti per il processo civile

Art. 63 — Sospensione dell'esecuzione

Il secondo comma dell'articolo 373 del codice di procedura civile e' sostitiuto dal seguente: "L'istanza si propone con ricorso al conciliatore, al pretore o al presidente del collegio, il quale, con decreto in calce al ricorso, ordina la comparizione delle parti rispettivamente dinanzi a se' o al collegio in Camera di Consiglio. Copia del ricorso e del decreto sono notificate al procuratore dell'altra parte, ovvero alla parte stessa, se questa sia stata in giudizio senza ministero di difensore o non si sia costituita nel giudizio definitivo con la sentenza impugnata. Con lo stesso decreto, in caso di eccezionale urgenza puo' essere disposta provvisoriamente l'immediata sospensione dell'esecuzione".

Testo vigente dal 1 dicembre 1990

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urn:nir:stato:legge:1990-11-26;353~art63 · fonte su Normattiva