Ordinamento della professione di enologo

Art. 2 — Attività professionale

Formano oggetto della professione di enologo:

  • a)la direzione e l'amministrazione, nonche' la consulenza in aziende vitivinicole per la trasformazione dell'uva, l'affinamento, la conservazione, l'imbottigliamento e la commercializzazione dei vini e dei prodotti derivati;
  • b)la direzione e l'amministrazione, nonche' la consulenza in aziende vitivinicole, con particolare riferimento alla scelta varietale, all'impianto ed agli aspetti fitosanitari dei vigneti;
  • c)la direzione e l'espletamento di funzioni di carattere vitivinicolo in enti, associazioni e consorzi;
  • d)l'effettuazione delle analisi microbiologiche, enochimiche ed organolettiche dei vini e la valutazione dei conseguenti risultati;
  • e)la collaborazione nella progettazione delle aziende di cui alle lettere a) e b) nella scelta della tecnologia relativa agli impianti e agli stabilimenti vitivinicoli;
  • f)l'organizzazione aziendale della distribuzione e della commercializzazione dei prodotti vitivinicoli, compresi gli aspetti di comunicazione, di marketing e di immagine.

Testo vigente dal 17 aprile 1991

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urn:nir:stato:legge:1991-04-10;129~art2 · fonte su Normattiva