L'articolo 2 della legge 28 marzo 1968, n. 434, e' sostituito dal seguente: "Art. 2 (Attivita' professionale). - 1. Formano oggetto della professione di perito agrario:
- a)la direzione, l'amministrazione e la gestione di aziende agrarie e zootecniche e di aziende di lavorazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agrari e zootecnici limitatamente alle piccole e medie aziende, ivi comprese le funzioni contabili, quelle di assistenza e rappresentanza tributaria e quelle relative all'amministrazione del personale dipendente dalle medesime aziende;
- b)la progettazione, la direzione ed il collaudo di opere di miglioramento fondiario e di trasformazione di prodotti agrari e relative costruzioni, limitatamente alle medie aziende, il tutto in struttura ordinaria, secondo la tecnologia del momento, anche se ubicate fuori dei fondi;
- c)la misura, la stima, la divisione dei fondi rustici, delle costruzioni e delle aziende agrarie e zootecniche, anche ai fini di mutui fondiari;
- d)i lavori catastali, topografici, cartografici e tipi di frazionamento, inerenti le piccole e medie aziende e relativi sia al catasto terreni sia al catasto urbano;
- e)la stima dei tabacchi e lavori nelle tecniche dei tabacchi;
- f)la stima delle colture erbacee ed arboree e loro prodotti e la valutazione degli interventi fitosanitari;
- g)la valutazione dei danni alle colture, la stima di scorte e dei miglioramenti fondiari agrari e zootecnici, nonche' le operazioni di consegna e riconsegna dei beni rurali e relativi bilanci e liquidazioni;
- h)la direzione e manutenzione di parchi e la progettazione, la direzione e la manutenzione di giardini, anche localizzati, gli uni e gli altri, in aree urbane;
- i)le rotazioni agrarie;
- l)la curatela di aziende agrarie e zootecniche;
- m)la consulenza, le stime di consegna e riconsegna, i controlli analitici per i settori di specializzazione enotecnici, caseari, elaiotecnici ed altri;
- n)le funzioni di perito e di arbitratore in ordine alle attribuzioni sopra menzionate;
- o)la progettazione e la direzione di piani aziendali ed interaziendali di sviluppo agricolo limitatamente alle medie aziende;
- p)le attivita' tecniche connesse agli accertamenti, alla valutazione ed alla liquidazione degli usi civici;
- q)l'assistenza tecnica ai produttori agricoli singoli ed associati;
- r)le attribuzioni derivanti da altre leggi;
- s)l'esercizio delle competenze connesse al titolo di specializzazione ottenuto a seguito di regolare corso istituito dallo Stato o dalle regioni".
Testo vigente dal 27 febbraio 1991
