Ordinamento della professione di giornalista

Art. 59 — Reiscrizione dei radiati

Il giornalista radiato dall'albo, dagli elenchi o dal registro a seguito di provvedimento disciplinare puo' chiedere di essere riammesso, trascorsi cinque anni dal giorno della radiazione. Il Consiglio regionale o interregionale competente delibera sulla domanda: la deliberazione e' notificata nei modi e nei termini di cui all'articolo 57.

Testo vigente dal 20 febbraio 1963

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urn:nir:stato:legge:1963-02-03;69~art59 · fonte su Normattiva