Ordinamento della professione di giornalista

Art. 57 — Provvedimenti disciplinari: notificazione

I provvedimenti disciplinari sono adottati a votazione segreta. Essi devono essere motivati, e sono notificati all'interessato ed al pubblico ministero a mezzo di ufficiale giudiziario entro trenta giorni dalla deliberazione.

Testo vigente dal 20 febbraio 1963

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urn:nir:stato:legge:1963-02-03;69~art57 · fonte su Normattiva