Ordinamento della professione di giornalista
Art. 57 — Provvedimenti disciplinari: notificazione
I provvedimenti disciplinari sono adottati a votazione segreta. Essi devono essere motivati, e sono notificati all'interessato ed al pubblico ministero a mezzo di ufficiale giudiziario entro trenta giorni dalla deliberazione.
Testo vigente dal 20 febbraio 1963
