Indice completo degli articoli
Miscellanea
Ordinamento della professione di giornalista
Legge 3 febbraio 1963, n. 69
- Aggiornato al
- 20 maggio 2017
- Articoli
- 77
- Versioni storiche
- 107
Titolo I — Dell'Ordine dei giornalistiartt. 1-25
Capo I — Dei consigli dell'ordine regionali o interregionali
- Art. 1Ordine dei giornalisti
- Art. 2Diritti e doveri
- Art. 3Composizione dei Consigli regionali o interregionali
- Art. 4Elezione dei Consigli dell'Ordine
- Art. 5Votazioni
- Art. 6Scrutinio e proclamazione degli eletti
- Art. 7senza rubrica
- Art. 8Reclamo contro le operazioni elettorali
- Art. 9Cariche del Consiglio
- Art. 10Attribuzioni del presidente
- Art. 11Attribuzioni del Consiglio
- Art. 12Collegio dei revisori dei conti
- Art. 13Assemblea per l'approvazione dei conti
- Art. 14Assemblea straordinaria
- Art. 15Norme comuni per le assemblee
Capo II — Del consiglio nazionale dell'ordine
Titolo II — Dell'albo professionaleartt. 26-47
Capo I — Dell'iscrizione negli elenchi
- Art. 26Albo: istituzione
- Art. 27Albo: contenuto
- Art. 28Elenchi speciali
- Art. 29Iscrizione nell'elenco dei professionisti
- Art. 30Rigetto della domanda
- Art. 31Modalità di iscrizione nell'elenco dei professionisti
- Art. 31-bisIscrizione dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea nel registro dei praticanti e nell'elenco dei pubblicisti
- Art. 32Prova di idoneità professionale
- Art. 33Registro dei praticanti
- Art. 34Pratica giornalistica
- Art. 35Modalità d'iscrizione nell'elenco dei pubblicisti
- Art. 36Giornalisti stranieri
Capo II — Dei trasferimenti e della cancellazione dall'albo
Capo III — Dell'esercizio della professione di giornalista
Titolo III — Della disciplina degli iscrittiartt. 48-59
- Art. 48Procedimento disciplinare
- Art. 49Competenza
- Art. 50Astensione o ricusazione dei membri del Consiglio dell'Ordine
- Art. 51Sanzioni disciplinari
- Art. 52Avvertimento
- Art. 53Censura
- Art. 54Sospensione
- Art. 55Radiazione
- Art. 56Procedimento
- Art. 57Provvedimenti disciplinari: notificazione
- Art. 58Prescrizione
- Art. 59Reiscrizione dei radiati
