La commissione consultiva:

  • a)esprime il proprio parere sulla iscrizione e cancellazione dai ruoli;
  • b)esprime il proprio parere sui giudizi disciplinari istituiti nei confronti dei mediatori per inosservanza dei doveri professionali;
  • c)esprime il proprio parere su ogni altra questione relativa ai ruoli, a richiesta delle rispettive camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
  • d)propone i mediatori marittimi da comprendersi nelle commissioni di esame;
  • e)vigila perche', in caso di cancellazione di un mediatore dal ruolo, i libri e i documenti, relativi ai contratti stipulati suo tramite negli ultimi dieci anni, siano depositati nella camera di commercio, a meno che la stessa commissione accerti che l'attivita' del mediatore cancellato viene continuata da altro mediatore iscritto, il quale abbia accettato di prenderli in custodia;
  • f)interpone i propri buoni uffici, a richiesta di uno degli interessati, per procurare la conciliazione delle contestazioni che sorgano tra mediatori marittimi, ovvero tra questi e i loro clienti, in dipendenza dell'esercizio professionale. Se i mediatori siano iscritti in ruoli di camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura diverse, la conciliazione e' promossa dalla commissione consultiva, che ne sia stata per prima richiesta.

Testo vigente dal 29 aprile 1968

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urn:nir:stato:legge:1968-03-12;478~art15 · fonte su Normattiva