Le sanzioni disciplinari sono:

  • a)l'ammonimento, che consiste nel richiamare il colpevole per la mancanza commessa e nell'esortarlo a non ricadervi;
  • b)la censura, che e' una dichiarazione formale di biasimo per la mancanza commessa;
  • c)la sospensione dall'esercizio della professione;
  • d)la radiazione dal ruolo.

Testo vigente dal 29 aprile 1968

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urn:nir:stato:legge:1968-03-12;478~art18 · fonte su Normattiva