L'articolo 40 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, nella legge 22 gennaio 1934, n. 36, sull'ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore, e' sostituito dal seguente: "Le pene disciplinari, da applicarsi secondo i casi, sono:

  • 1)l'avvertimento, che consiste nel richiamare il colpevole sulla mancanza commessa e nell'esortarlo a non ricadervi, ed e' dato con lettera del Presidente del Consiglio dell'ordine;
  • 2)la censura, che e' una dichiarazione formale della mancanza commessa e del biasimo incorso;
  • 3)la sospensione dall'esercizio della professione per un tempo non inferiore a due mesi e non maggiore di un anno, salvo quanto e' stabilito nell'articolo 43;
  • 4)la cancellazione dall'albo;
  • 5)la radiazione dall'albo".

Testo vigente dal 27 marzo 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-02-17;91~art1 · fonte su Normattiva