La sospensione, di cui all'articolo 18, lettera c), puo' essere pronunciata per mancanze gravi e per una durata non superiore a 12 mesi. La sospensione e' inoltre obbligatoria, oltre che nei casi previsti dal codice penale, nei seguenti casi:

  • 1)sopravvenuta mancanza o riduzione della cauzione;
  • 2)emissione di un mandato od ordine di cattura;
  • 3)interdizione dai pubblici uffici per una durata non superiore a tre anni;
  • 4)ricovero in un manicomio giudiziario, fuori dei casi previsti dal successivo articolo 20, comma secondo, n. 2;
  • 5)ricovero in una casa di cura o di custodia;
  • 6)applicazione di una delle tre misure di sicurezza non detentive previste dall'articolo 215, comma terzo, nn. 1), 2), 3) del codice penale;
  • 7)applicazione provvisoria di una pena accessoria a norma dell'articolo 140 del codice penale. In ogni altro caso di procedimento penale in corso contro un mediatore marittimo, la giunta della camera di commercio ha facolta' di ordinare la sospensione cautelare del medesimo dall'esercizio professionale fino all'esito del procedimento. La sospensione obbligatoria o cautelare non e' soggetta al limite di durata stabilito dal primo comma del presente articolo.

Testo vigente dal 29 aprile 1968

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1968-03-12;478~art19 · fonte su Normattiva