Art. 41 — Sospensione dall'esercizio professionale
La sospensione dall'esercizio professionale puo' essere inflitta nei casi di lesione della dignita' e del decoro professionale: essa e' disposta con deliberazione del consiglio, sentito il professionista interessato. Oltre i casi di sospensione previsti nel codice penale, importano di diritto la sospensione dall'esercizio professionale:
- a)l'interdizione dai pubblici uffici per una durata non superiore a tre anni;
- b)il ricovero in un manicomio giudiziario fuori dei casi previsti nell'articolo seguente; il ricovero in una casa di cura e di custodia; l'applicazione di una misura di sicurezza non detentiva prevista dall'articolo 215, comma terzo, numeri 1, 2, 3 del codice penale;
- c)l'applicazione provvisoria di una pena accessoria o di una misura di sicurezza ordinata dal giudice a norma degli articoli 140 e 206 del codice penale. Nei casi di cui al precedente comma la sospensione e' immediatamente esecutiva, nonostante ricorso, e non e' soggetta al limite di durata stabilita dall'articolo 38. Durante il periodo di sospensione dall'esercizio professionale restano sospesi tutti i diritti elettorali attivi e passivi previsti dalla presente legge.
Testo vigente dal 21 gennaio 1976
