Ordinamento della professione di dottore agronomo e di dottore forestale

Art. 41 — Sospensione dall'esercizio professionale

La sospensione dall'esercizio professionale puo' essere inflitta nei casi di lesione della dignita' e del decoro professionale: essa e' disposta con deliberazione del consiglio, sentito il professionista interessato. Oltre i casi di sospensione previsti nel codice penale, importano di diritto la sospensione dall'esercizio professionale:

  • a)l'interdizione dai pubblici uffici per una durata non superiore a tre anni;
  • b)il ricovero in un manicomio giudiziario fuori dei casi previsti nell'articolo seguente; il ricovero in una casa di cura e di custodia; l'applicazione di una misura di sicurezza non detentiva prevista dall'articolo 215, comma terzo, numeri 1, 2, 3 del codice penale;
  • c)l'applicazione provvisoria di una pena accessoria o di una misura di sicurezza ordinata dal giudice a norma degli articoli 140 e 206 del codice penale. Nei casi di cui al precedente comma la sospensione e' immediatamente esecutiva, nonostante ricorso, e non e' soggetta al limite di durata stabilita dall'articolo 38. Durante il periodo di sospensione dall'esercizio professionale restano sospesi tutti i diritti elettorali attivi e passivi previsti dalla presente legge.

Testo vigente dal 21 gennaio 1976

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urn:nir:stato:legge:1976-01-07;3~art41 · fonte su Normattiva