Per l'iscrizione nella sezione speciale del ruolo dei mediatori marittimi, gli aspiranti, oltre a possedere i requisiti di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) di cui allo articolo precedente, devono:
- 1)essere cittadini italiani o degli altri paesi membri della Comunita' economica europea;
- 2)avere superato l'esame previsto dall'articolo 10 ed avere effettuato il deposito cauzionale di cui allo articolo 23.
Testo vigente dal 29 aprile 1968
