Per l'iscrizione nella sezione speciale del ruolo dei mediatori marittimi, gli aspiranti, oltre a possedere i requisiti di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) di cui allo articolo precedente, devono:

  • 1)essere cittadini italiani o degli altri paesi membri della Comunita' economica europea;
  • 2)avere superato l'esame previsto dall'articolo 10 ed avere effettuato il deposito cauzionale di cui allo articolo 23.

Testo vigente dal 29 aprile 1968

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urn:nir:stato:legge:1968-03-12;478~art8 · fonte su Normattiva