L'esame per l'iscrizione nella sezione ordinaria de ruolo dei mediatori marittimi e' orale e prevalentemente pratico. Le materie di esame sono stabilite dal regolamento Gli esami hanno luogo presso ognuna delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura presso le quali e' istituito il ruolo. Le commissioni esaminatrici sono nominate dalle rispettive giunte camerali e sono composte:

  • a)da un magistrato di Corte di appello che la presiede;
  • b)da un professore universitario (di ruolo, incaricato o libero docente) di diritto della navigazione di diritto commerciale ovvero di economia e tecnica dell'armamento e della navigazione;
  • c)da due pubblici mediatori iscritti, scelti tra i tre proposti dalla commissione consultiva di cui all'articolo 13;
  • d)da un rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
  • e)da un rappresentante del compartimento marittimo.

Testo vigente dal 29 aprile 1968

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urn:nir:stato:legge:1968-03-12;478~art9 · fonte su Normattiva