Art. 3 — Limiti dell'attività professionale
Le mansioni indicate nella lettera a) del precedente articolo nonche' nella lettera m), per quanto si attiene alle attivita' di cui alla lettera a), possono esser esercitate dai periti agrari qualora non richiedano le speciali cognizioni scientifiche e tecniche proprie, nell'ambito delle rispettive competenze, dei dottori agronomi, degli ingegneri o dei geometri.
Testo vigente dal 20 aprile 1968
