Ordinamento della professione di perito agrario

Art. 4 — Esercizio della libera professione Elenco dei non esercenti

Il perito agrario non puo' esercitare la libera professione se non e' iscritto nell'albo professionale. L'iscrizione nell'albo non e' consentita ai periti agrari impiegati dello Stato o di altra pubblica amministrazione ai quali, secondo gli ordinamenti loro applicabili, e' vietato l'esercizio della libera professione. Essi sono, a loro richiesta, iscritti in un elenco speciale. I periti agrari impiegati dello Stato o di altra pubblica amministrazione, ai quali e' consentito l'esercizio della libera professione, sono soggetti alla disciplina del consiglio soltanto per cio' che attiene all'esercizio della libera professione. Il perito agrario iscritto in un albo ha facolta' di esercitare la professione in tutto il territorio dello Stato.

Testo vigente dal 20 aprile 1968

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urn:nir:stato:legge:1968-03-28;434~art4 · fonte del testo