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Miscellanea
Ordinamento della professione di perito agrario
Legge 28 marzo 1968, n. 434
- Aggiornato al
- 8 maggio 2010
- Articoli
- 66
- Versioni storiche
- 93
Titolo I — Disposizioni generaliartt. 1-7
- Art. 1(Titolo di perito agrario) 1. Il titolo di perito agrario, al fine dell'esercizio delle attività di cui all'articolo 2, spetta a coloro che abbiano conseguito il diploma di perito agrario in un istituto tecnico agrario statale o parificato e la abilitazione all'esercizio della professione, con tutte le relative specializzazioni, e siano iscritti nell'albo professionale a norma dell'articolo 4
- Art. 2(Attività professionale) 1. Formano oggetto della professione di perito agrario: a) la direzione, l'amministrazione e la gestione di aziende agrarie e zootecniche e di aziende di lavorazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agrari e zootecnici limitatamente alle piccole e medie aziende, ivi comprese le funzioni contabili, quelle di assistenza e rappresentanza tributaria e quelle relative all'amministrazione del personale dipendente dalle medesime aziende; b) la progettazione, la direzione ed il collaudo di opere di miglioramento fondiario e di trasformazione di prodotti agrari e relative costruzioni, limitatamente alle medie aziende, il tutto in struttura ordinaria, secondo la tecnologia del momento, anche se ubicate fuori dei fondi; c) la misura, la stima, la divisione dei fondi rustici, delle costruzioni e delle aziende agrarie e zootecniche, anche ai fini di mutui fondiari; d) i lavori catastali, topografici, cartografici e tipi di frazionamento, inerenti le piccole e medie aziende e relativi sia al catasto terreni sia al catasto urbano; e) la stima dei tabacchi e lavori nelle tecniche dei tabacchi; f) la stima delle colture erbacee ed arboree e loro prodotti e la valutazione degli interventi fitosanitari; g) la valutazione dei danni alle colture, la stima di scorte e dei miglioramenti fondiari agrari e zootecnici, nonché le operazioni di consegna e riconsegna dei beni rurali e relativi bilanci e liquidazioni; h) la direzione e manutenzione di parchi e la progettazione, la direzione e la manutenzione di giardini, anche localizzati, gli uni e gli altri, in aree urbane; i) le rotazioni agrarie; l) la curatela di aziende agrarie e zootecniche; m) la consulenza, le stime di consegna e riconsegna, i controlli analitici per i settori di specializzazione enotecnici, caseari, elaiotecnici ed altri; n) le funzioni di perito e di arbitratore in ordine alle attribuzioni sopra menzionate; o) la progettazione e la direzione di piani aziendali ed interaziendali di sviluppo agricolo limitatamente alle medie aziende; p) le attività tecniche connesse agli accertamenti, alla valutazione ed alla liquidazione degli usi civici; q) l'assistenza tecnica ai produttori agricoli singoli ed associati; r) le attribuzioni derivanti da altre leggi; s) l'esercizio delle competenze connesse al titolo di specializzazione ottenuto a seguito di regolare corso istituito dallo Stato o dalle regioni
- Art. 3Limiti dell'attività professionale
- Art. 4Esercizio della libera professione Elenco dei non esercenti
- Art. 5Obbligo del segreto professionale
- Art. 6Vigilanza del Ministro per la grazia e giustizia
- Art. 7incarichi dell'autorità e delle amministrazioni pubbliche
Titolo II — Collegi dei periti agrariartt. 8-21
- Art. 8Circoscrizioni territoriali - Personalità giuridica
- Art. 9Composizione del consiglio del collegio
- Art. 10Cariche del consiglio
- Art. 11Attribuzioni del presidente
- Art. 12Attribuzioni del consiglio
- Art. 13Decadenza dalla carica di membro del consiglio
- Art. 14Scioglimento del consiglio
- Art. 15Collegio dei revisori dei conti
- Art. 16Assemblea ordinaria degli iscritti
- Art. 17Assemblea per l'approvazione dei conti
- Art. 18Assemblea straordinaria
- Art. 19Assemblea per l'elezione del consiglio del collegio e del collegio dei revisori dei conti
- Art. 20Costituzione di nuovi collegi
- Art. 21Fusione di collegi
Titolo III — Collegio nazionale dei periti agrariartt. 22-29
- Art. 22Collegio nazionale
- Art. 23Consiglio del collegio nazionale
- Art. 24Cariche del consiglio del collegio nazionale
- Art. 25Attribuzioni del presidente del consiglio del collegio nazionale
- Art. 26Attribuzioni del consiglio nazionale
- Art. 27Elezione del consiglio del collegio nazionale
- Art. 28Incompatibilità
- Art. 29Comunicazione delle decisioni
Titolo IV — Albo ed elenco speciale: iscrizione, trasferimento, cancellazioneartt. 30-36
- Art. 30Contenuto dell'albo e dell'elenco speciale
- Art. 31(Requisiti per l'iscrizione nell'albo o nell'elenco speciale. Abilitazione)
- Art. 32Iscrizione - Rigetto della domanda
- Art. 33Divieto di iscrizione in più albi o elenchi speciali Trasferimenti
- Art. 34Cancellazione dall'albo o dall'elenco speciale Sospensione per morosità
- Art. 35Reiscrizione
- Art. 36Comunicazione delle deliberazioni del consiglio
Titolo V — Sanzioni disciplinari - procedimentoartt. 37-53
- Art. 37Responsabilità disciplinare
- Art. 38Sanzioni disciplinari
- Art. 39Avvertimento
- Art. 40Censura
- Art. 41Sospensione dall'albo o dall'elenco speciale - Sospensione cautelare
- Art. 42Radiazione
- Art. 43Rapporto tra procedimento disciplinare e giudizio penale
- Art. 44Fatti costituenti reato
- Art. 45Prescrizione
- Art. 46Competenza
- Art. 47Apertura del procedimento disciplinare
- Art. 48Svolgimento del procedimento disciplinare
- Art. 49Notificazione delle decisioni
- Art. 50Astensione e ricusazione dei membri del consiglio del collegio
- Art. 51Astensione e ricusazione dei membri del consiglio del collegio nazionale
- Art. 52Esecuzione provvisoria della radiazione o della sospensione
- Art. 53Reiscrizione dei radiati
Titolo VI — Impugnazioniartt. 54-60
- Art. 54Ricorsi avverso le decisioni del consiglio del collegio nonché in materia elettorale e disciplinare
- Art. 55Poteri del consiglio del collegio nazionale
- Art. 56Contenuto del ricorso al consiglio del collegio nazionale
- Art. 57Irricevibilità del ricorso
- Art. 58Esame del ricorso
- Art. 59Decisione del ricorso
- Art. 60Ricorso avverso le decisioni del consiglio del collegio nazionale
Titolo VII — Onorari, indennità e speseartt. 61-62
Titolo VIII — Disposizioni finali e transitorieartt. 63-66
- Art. 63Riscossione dei contributi
- Art. 64(Personale del collegio nazionale e dei collegi locali). 1. Il consiglio del collegio nazionale ed i consigli dei collegi locali provvedono al personale occorrente e ad ogni altra necessità per il proprio funzionamento. Per la disciplina giuridica ed economica di detto personale si osservano le disposizioni vigenti in materia di lavoro
- Art. 65Già abilitati all'esercizio professionale
- Art. 66Regolamento di esecuzione
