L'avvertimento consiste nel rilievo della trasgressione commessa e nel richiamo del perito agrario all'osservanza dei suoi doveri; esso e' inflitto nei casi di abuso o di mancanza di lieve entita' ed e' comunicato all'interessato dal presidente del consiglio del collegio. Il relativo processo verbale e' sottoscritto dal presidente e dal segretario. Entro i dieci giorni successivi alla avvenuta comunicazione l'interessato puo' chiedere di essere sottoposto a procedimento disciplinare. Quando non e' conseguente ad un procedimento disciplinare l'avvertimento e' disposto dal presidente del consiglio del collegio.

Testo vigente dal 20 aprile 1968

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1968-03-28;434~art39 · fonte su Normattiva