Art. 40 — Censura
La censura consiste nel biasimo formale per la trasgressione commessa ed e' inflitta nei casi di abuso o di mancanza di non lieve entita', ma che non ledono il decoro o la dignita' professionale. La censura e' disposta con deliberazione del consiglio del collegio.
Testo vigente dal 20 aprile 1968
