Ordinamento della professione di psicologo

Art. 1 — Definizione della professione di psicologo

La professione di psicologo comprende l'uso degli strumenti conoscitivi e di intervento per la prevenzione, la diagnosi, le attivita' di abilitazione-riabilitazione e di sostegno in ambito psicologico rivolte alla persona, al gruppo, agli organismi sociali e alle comunita'. Comprende altresi' le attivita' di sperimentazione, ricerca e didattica in tale ambito.

Testo vigente dal 24 febbraio 1989

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urn:nir:stato:legge:1989-02-18;56~art1 · fonte su Normattiva