Art. 1 — Professione di assistente sociale
L'assistente sociale opera con autonomia tecnico-professionale e di giudizio in tutte le fasi dell'intervento per la prevenzione, il sostegno e il recupero di persone, famiglie, gruppi e comunita' in situazioni di bisogno e di disagio e puo' svolgere attivita' didattico-formative. L'assistente sociale svolge compiti di gestione, concorre all'organizzazione e alla programmazione e puo' esercitare attivita' di coordinamento e di direzione dei servizi sociali. La professione di assistente sociale puo' essere esercitata in forma autonoma o di rapporto di lavoro subordinato. Nella collaborazione con l'autorita' giudiziaria, l'attivita' dell'assistente sociale ha esclusivamente funzione tecnico- professionale.
Testo vigente dal 1 aprile 1993
