Formano oggetto della professione di odontoiatra le attivita' inerenti alla diagnosi ed alla terapia delle malattie ed anomalie congenite ed acquisite dei denti, della bocca, delle mascelle e dei relativi tessuti, nonche' alla prevenzione ed alla riabilitazione odontoiatriche. Gli odontoiatri possono prescrivere tutti i medicamenti necessari all'esercizio della loro professione ((e possono esercitare le attivita' di medicina estetica non invasiva o mininvasiva al terzo superiore, terzo medio e terzo inferiore del viso)).
Testo vigente dal 30 maggio 2023
