Ordinamento della professione di psicologo

Art. 19 — Decisioni sui ricorsi

Sui ricorsi avverso le deliberazioni del consiglio dell'ordine, di cui all'articolo 17, il tribunale competente per territorio provvede in camera di consiglio sentiti il pubblico ministero e l'interessato. Contro la sentenza del tribunale gli interessati possono ricorrere alla corte d'appello, con l'osservanza delle medesime forme previste per il procedimento davanti al tribunale.

Testo vigente dal 24 febbraio 1989

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urn:nir:stato:legge:1989-02-18;56~art19 · fonte su Normattiva