Ordinamento della professione di psicologo

Art. 17 — Ricorsi avverso le deliberazioni del consiglio regionale o provinciale dell'ordine ed in materia elettorale

Le deliberazioni del consiglio dell'ordine nonche' i risultati elettorali possono essere impugnati, con ricorso al tribunale competente per territorio, dagli interessati o dal procuratore della Repubblica presso il tribunale stesso.

Testo vigente dal 24 febbraio 1989

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urn:nir:stato:legge:1989-02-18;56~art17 · fonte su Normattiva