Ordinamento della professione di psicologo
Art. 17 — Ricorsi avverso le deliberazioni del consiglio regionale o provinciale dell'ordine ed in materia elettorale
Le deliberazioni del consiglio dell'ordine nonche' i risultati elettorali possono essere impugnati, con ricorso al tribunale competente per territorio, dagli interessati o dal procuratore della Repubblica presso il tribunale stesso.
Testo vigente dal 24 febbraio 1989
