Ordinamento della professione di psicologo
Art. 18 — Termini per la presentazione dei ricorsi
I ricorsi di cui all'art. 17 sono proposti entro il termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento impugnato o dalla proclamazione degli eletti. I ricorsi in materia elettorale non hanno effetto sospensivo.
Testo vigente dal 24 febbraio 1989
