Ordinamento della professione di psicologo

Art. 18 — Termini per la presentazione dei ricorsi

I ricorsi di cui all'art. 17 sono proposti entro il termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento impugnato o dalla proclamazione degli eletti. I ricorsi in materia elettorale non hanno effetto sospensivo.

Testo vigente dal 24 febbraio 1989

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urn:nir:stato:legge:1989-02-18;56~art18 · fonte su Normattiva