Ordinamento della professione di tecnologo alimentare

Art. 9 — Circoscrizioni territoriali

L'ordine dei tecnologi alimentari e' costituito, con sede nel capoluogo, in ogni regione in cui siano iscritti all'albo almeno quindici professionisti. Se il numero dei professionisti iscritti all'albo e' inferiore a quindici, essi sono iscritti all'albo di altro ordine viciniore determinato dal consiglio dell'ordine nazionale.

Testo vigente dal 27 gennaio 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-01-18;59~art9 · fonte su Normattiva