Art. 15 — Scioglimento del consiglio dell'ordine
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 27 gennaio 1994 al 8 maggio 2010. Leggi il testo vigente →
Il consiglio dell'ordine puo' essere sciolto se non si e' provveduto alla sua integrazione e se, richiamato all'osservanza dei propri doveri, persiste nel violarli. In caso di scioglimento, le funzioni del consiglio dell'ordine sono esercitate da un commissario straordinario il quale dispone, entro centoventi giorni dalla data del provvedimento di scioglimento, la convocazione dell'assemblea per l'elezione del nuovo consiglio, previa revisione dell'albo. Lo scioglimento del consiglio dell'ordine e la nomina del commissario sono disposti con decreto del Ministro di grazia e giustizia, sentito il parere del consiglio dell'ordine nazionale. Il commissario nomina, tra gli iscritti all'albo, un segretario e, ove necessario, un comitato di non piu' di sei membri, che lo coadiuva nell'esercizio delle sue funzioni.
Testo in vigore dal 27 gennaio 1994 al 8 maggio 2010
