Il secondo comma dell'articolo 14 della legge 28 marzo 1968, n. 434, e' sostituito dal seguente: "In caso di scioglimento del consiglio le sue funzioni sono esercitate da un commissario straordinario il quale dispone, entro centottanta giorni dalla data del provvedimento di scioglimento, la convocazione della assemblea per l'elezione del consiglio".
Testo vigente dal 27 febbraio 1991
