Ordinamento della professione di tecnologo alimentare
Art. 25 — Comunicazione delle decisioni del consiglio dell'ordine nazionale
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Le decisioni del consiglio dell'ordine nazionale sono, a cura del segretario, comunicate entro trenta giorni agli interessati, al consiglio dell'ordine interessato, al procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo della regione ove l'ordine interessato ha sede, nonche' al Ministero di grazia e giustizia.
Testo in vigore dal 27 gennaio 1994 al 8 maggio 2010
