Ordinamento della professione di tecnologo alimentare

Art. 25 — Comunicazione delle decisioni del consiglio dell'ordine nazionale

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 27 gennaio 1994 al 8 maggio 2010. Leggi il testo vigente →

Le decisioni del consiglio dell'ordine nazionale sono, a cura del segretario, comunicate entro trenta giorni agli interessati, al consiglio dell'ordine interessato, al procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo della regione ove l'ordine interessato ha sede, nonche' al Ministero di grazia e giustizia.

Testo in vigore dal 27 gennaio 1994 al 8 maggio 2010

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1994-01-18;59~art25 · fonte su Normattiva