Ordinamento della professione di tecnologo alimentare

Art. 25 — Comunicazione delle decisioni del consiglio dell'ordine nazionale

Le decisioni del consiglio dell'ordine nazionale sono, a cura del segretario, comunicate entro trenta giorni agli interessati, al consiglio dell'ordine interessato, al procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo della regione ove l'ordine interessato ha sede, nonche' al ((Ministero della giustizia)).

Testo vigente dal 8 maggio 2010

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urn:nir:stato:legge:1994-01-18;59~art25 · fonte su Normattiva