Art. 28 — Cancellazione e sospensione dell'albo
Il consiglio dell'ordine dispone la cancellazione dell'iscritto dall'albo d'ufficio o su richiesta del ((Ministero della giustizia)) quando sia venuto meno uno dei requisiti di cui all'articolo 27, comma 1, lettere a), b), c) e d). L'iscritto che per oltre dodici mesi non adempia all'obbligo del pagamento dei contributi dovuti puo', a norma dell'articolo 13, comma 1, lettera m), essere sospeso dall'albo. La sospensione per morosita' non e soggetta a limiti di durata ed e' revocata con provvedimento del consiglio dell'ordine quando l'iscritto dimostra di aver corrisposto integralmente i contributi dovuti. Per il provvedimento di cancellazione nonche' per quello di sospensione per morosita' si osservano, in quanto applicabili, le norme previste per il procedimento disciplinare.
Testo vigente dal 8 maggio 2010
