Art. 31 — Sanzioni disciplinari
Agli iscritti all'albo che si rendano responsabili di abusi o mancanze nell'esercizio della professione e di fatti lesivi della dignita' o del decoro professionale, si applicano le seguenti sanzioni disciplinari:
- a)l'avvertimento;
- b)la censura;
- c)la sospensione dall'esercizio professionale per un periodo non inferiore a quindici giorni e non superiore a due anni, salvo quanto previsto dall'articolo 34, comma 3;
- d)la radiazione.
Testo vigente dal 27 gennaio 1994
