Agli iscritti all'albo che si rendano responsabili di abusi o mancanze nell'esercizio della professione e di fatti lesivi della dignita' o del decoro professionale, si applicano le seguenti sanzioni disciplinari:

  • a)l'avvertimento;
  • b)la censura;
  • c)la sospensione dall'esercizio professionale per un periodo non inferiore a quindici giorni e non superiore a due anni, salvo quanto previsto dall'articolo 34, comma 3;
  • d)la radiazione.

Testo vigente dal 27 gennaio 1994

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1994-01-18;59~art31 · fonte su Normattiva