Ordinamento della professione di tecnologo alimentare

Art. 46 — Poteri del consiglio dell'ordine nazionale

Il consiglio dell'ordine nazionale ha facolta' di sospendere l'efficacia del provvedimento impugnato, annullarlo in tutto o in parte, modificarlo, riesaminare i fatti ed infliggere una sanzione disciplinare piu' grave. In materia elettorale il consiglio dell'ordine nazionale puo' annullare in tutto o in parte le elezioni, ordinando la rinnovazione delle operazioni che ritiene necessarie.

Testo vigente dal 27 gennaio 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-01-18;59~art46 · fonte su Normattiva