Art. 46 — Poteri del consiglio dell'ordine nazionale
Il consiglio dell'ordine nazionale ha facolta' di sospendere l'efficacia del provvedimento impugnato, annullarlo in tutto o in parte, modificarlo, riesaminare i fatti ed infliggere una sanzione disciplinare piu' grave. In materia elettorale il consiglio dell'ordine nazionale puo' annullare in tutto o in parte le elezioni, ordinando la rinnovazione delle operazioni che ritiene necessarie.
Testo vigente dal 27 gennaio 1994
