Art. 47 — Irricevibilità del ricorso
E irricevibile il ricorso presentato dopo il termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della deliberazione impugnata. Il ricorso e' corredato dalla ricevuta del versamento della tassa prevista dall'articolo) 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 261, e successive modificazioni. In caso di omessa presentazione della ricevuta, viene assegnato al ricorrente un termine perentorio per la regolarizzazione. In caso di mancata presentazione della ricevuta nel termine assegnato, il ricorso e dichiarato irricevibile.
Testo vigente dal 27 gennaio 1994
