Art. 6 — Incarichi affidati dall'autorità giudiziaria e dalle pubbliche amministrazioni
Gli incarichi relativi all'attivita' professionale di cui all'articolo 2 sono affidati dalla autorita' giudiziaria e dalle pubbliche amministrazioni agli iscritti all'albo. Qualora esse intendano conferire incarichi a persone non iscritte all'albo, ne enunciano i motivi nel relativo provvedimento.
Testo vigente dal 27 gennaio 1994
