Ordinamento della professione di tecnologo alimentare

Art. 6 — Incarichi affidati dall'autorità giudiziaria e dalle pubbliche amministrazioni

Gli incarichi relativi all'attivita' professionale di cui all'articolo 2 sono affidati dalla autorita' giudiziaria e dalle pubbliche amministrazioni agli iscritti all'albo. Qualora esse intendano conferire incarichi a persone non iscritte all'albo, ne enunciano i motivi nel relativo provvedimento.

Testo vigente dal 27 gennaio 1994

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1994-01-18;59~art6 · fonte su Normattiva