Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 31 luglio 1939 al 12 marzo 1948. Leggi il testo vigente →
[1]L'assunzione al grado iniziale del ruolo dell'ispettorato generale di finanza di cui alla tabella B dell'allegato I alla presente legge ha luogo mediante concorsi per titoli ed esami fra laureati in giurisprudenza od in economia e commercio.
[2]In sede di bando di concorso, il Ministro delle finanze potra', di volta in volta, riconoscere utili, ai fini dell'ammissione ai suindicati concorsi altri diplomi di laurea.
[3]Ai predetti concorsi possono partecipare:
[4]i dipendenti dalle amministrazioni statali, comprese quelle con ordinamento autonomo, che appartengono da almeno 5 anni al gruppo A; gli iscritti da almeno 5 anni negli albi degli avvocati, o dei procuratori, o dei dottori commercialisti, delle altre categorie di professionisti ammesse a norma del comma del presente articolo, i quali possiedano i requisiti richiesti per l'assunzione nelle carriere statali e non abbiano superata l'eta' di 35 anni, salve le elevazioni del limite massimo di eta' per l'ammissione agli impieghi previste dalle disposizioni vigenti.
[5]La composizione della commissione giudicatrice, i programmi d'esame e le altre norme relative all'espletamento dei predetti concorsi saranno stabilite con decreto Reale, su proposta del Ministro delle finanze, ai sensi della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100.
Testo in vigore dal 31 luglio 1939 al 12 marzo 1948
